
Scheda ministeriale prodotto:
Montepulciano d’Abruzzo DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione: Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione del “Montepulciano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di:
1) in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
2) in provincia di L’Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre dé Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
4) in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” è riservata al vino, anche nella tipologia “riserva”, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Le sottozone “Casauria o Terre di Casauria”, “Terre dei Vestini”, “Alto Tirino”, “Terre dei Peligni” e “Teate” sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica (Articolo 2)
La Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” é riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno all’85%. Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6); Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
– colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
– sapore: pieno, secco, armonico, giustamente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– acidità totale minima: 4,50 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
Il vino “Montepulciano d’Abruzzo” che si fregia della menzione “riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol ed un estratto non riduttore minimo di 22,00 g/l. É in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto. Il vino “Montepulciano d’Abruzzo”, eventualmente sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno, può rivelare lieve sentore di legno.