
Scheda ministeriale prodotto:
Villamagna DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” devono essere ottenute unicamente ed esclusivamente da vigneti situati sui terreni vocati alla qualità. Si escludono, pertanto, i terreni totalmente esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d’acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto più basso dell’appezzamento di riferimento. La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri. I territori interessati dei comuni di Bucchianico e Vacri sono individuabili nelle zone circostanti la collina denominata “la torretta” (sita nel comune di Bucchianico).
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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” è riservata al vino rosso, anche nella tipologia “riserva”, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica (Articolo 2)
La Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 3: Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: rosso rubino intenso, tendenza al granato con l’invecchiamento;
– odore: fruttato, intenso e caratteristico;
– sapore: pieno, asciutto, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 30 g/l;
Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” riserva all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato;
– sapore: pieno, asciutto, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 32 g/l;
É in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale, dell’estratto non riduttore e della gradazione alcolometrica con proprio decreto.