
Scheda ministeriale prodotto:
Venezia DOC
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Venezia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Chardonnay;
Pinot grigio;
Bianco Spumante;
Bianco Frizzante;
Rosato o rosè;
Rosato o rosè spumante;
Rosato o rosè frizzante.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Venezia” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay
– colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: secco, armonico, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Pinot grigio:
– colore: da giallo paglierino al ramato;
– odore: intenso, caratteristico;
– sapore: vellutato, morbido e armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Merlot
– colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
– sapore: morbido, armonico, di pieno corpo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Cabernet franc
– colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: vinoso, caratteristico, con profumo intenso e persistente;
– sapore: asciutto, pieno;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Cabernet Sauvignon
– colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: vinoso caratteristico, intenso, persistente;
– sapore: secco, pieno, morbido;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Rosato o rosé
– colore: rosato più o meno tenue;
– odore: fruttato, delicato;
– sapore: secco, vivace, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Bianco spumante
– spuma: fine e persistente;
– colore: giallo paglierino più o meno intenso;
– odore: delicato e fruttato;
– sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Rosato o rosé spumante
– spuma: fine e persistente;
– colore: rosato più o meno tenue;
– odore: caratteristico, fruttato talvolta con sentore di lievito;
– sapore: da brut al demisec, fresco, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Bianco frizzante
– spuma: fine ed elegante;
– colore: giallo paglierino;
– odore: delicato, fruttato;
– sapore: da secco ad amabile, armonico, gradevole;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Rosato / rosè frizzante
– spuma: fine e persistente;
– colore: rosato più o meno tenue;
– odore: delicato, fruttato;
– sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Rosso
– colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: vinoso intenso e persistente;
– sapore: secco, armonico, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.