Scheda ministeriale prodotto:

Veneto Orientale IGT

Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. Logo Vini Indicazione Geografica Tipica (IGT) - TOP FOOD ITALY - Visibilità a prodotti e Produttori

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Veneto orientale» rientra nelle province di Venezia e di Treviso.
Tale zona risulta delimitata come appresso.

Provincia di Venezia: l’area orientale della provincia di Venezia fino al fiume Dese ed al punto di intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso.

Provincia di Treviso: l’intero territorio amministrativo dei comuni di Motta di Livenza e di Meduna di Livenza.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Base ampelografica (Articolo 2) La indicazione geografica tipica «Veneto orientale», è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.
L’indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta è consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Traminer aromatico, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco), Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso Veronese), Refosco dal peduncolo rosso, Ancellotta, Carmenère, Syrah, Merzemina bianca, Rebo, Petit Verdot, Manzoni rosa e Manzoni moscato è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per le rispettive province di Venezia e Treviso, fino ad un massimo del 15%.
Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenère.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per le rispettive aree amministrative sopra indicate, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.
I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini ad indicazione geografica tipica «Veneto orientale» all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
– acidità totale minima: 3.5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;
– acidità totale minima: 3.5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;
– acidità totale minima: 3,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

novello (anche con riferimento al nome di vitigno)
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
– acidità totale minima: 3,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

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