Scheda ministeriale prodotto:

Valpolicella DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Valpolicella” comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Valpolicella” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Valpolicella” designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena” e con la specificazione “superiore”.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): Il vino a denominazione di origine controllata “Valpolicella”, anche con le specificazioni “classico”, “Valpantena” e “superiore”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche :
– colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: vinoso con profumo gradevole, delicato, caratteristico, che ricorda talvolta le mandorle amare;
– sapore: vellutato, di corpo, sapido, armonico;
– titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol (con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo di 0,40% vol) e 12,00% vol. per la tipologia “superiore”;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l e 20,0 g/l per la tipologia “superiore”.

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

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