Scheda ministeriale prodotto:

Vallagarina IGT

Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. Logo Vini Indicazione Geografica Tipica (IGT) - TOP FOOD ITALY - Visibilità a prodotti e Produttori

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini designati con l’indicazione geografica tipica “Vallagarina” comprende:

– per la provincia autonoma di Trento, l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

– parte della provincia di Verona

Sei un appassionato di enogastronomia?
Scopri i prodotti disponibili su TopFoodItaly!

Sei un operatore business o del canale HORECA?
Scrivici compilando questo form per avere informazioni dettagliate e una quotazione personalizzata.

Denominazione e vini (Articolo 1): La indicazione geografica tipica “Vallagarina” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di seguito indicati per le seguenti tipologie di vini:
– bianchi, anche nella tipologia frizzante;
– rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
– rosati, anche nella tipologia frizzante.

Base ampelografica (Articolo 2)

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione, rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto, ed iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Possono concorrere alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” i prodotti provenienti dai terreni vitati iscritti allo schedario delle denominazioni di origine controllata della provincia di Trento, aventi i requisiti previsti dal presente disciplinare.
La indicazione geografica tipica “Vallagarina” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni rispettivamente:
– per la provincia autonoma di Trento tutte le varietà nella provincia medesima, ad esclusione del vitigno Marzemino;
– per la provincia di Verona: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Müller Thurgau, Negrara, Nosiola, Schiava, gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner;
è riservata a vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% del corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, quest’ultimo limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Il riferimento al nome dei due vitigni nella designazione e presentazione ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” è consentito a condizione che:
– il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
– il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
– la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del disciplinare di produzione;
– il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del disciplinare di produzione;
– il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
– l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina”, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

“Vallagarina” bianco:
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;
odore: gradevole, talvolta aromatico;
sapore: armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

“Vallagarina” rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

“Vallagarina” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;
odore: vinoso, talvolta etereo o fruttato;
sapore: armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.; 11,0% vol. per la tipologia “novello”;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

“Vallagarina” bianco frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati;
odore: gradevole, talvolta aromatico;
sapore: armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

“Vallagarina” rosato frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: fresco e armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

“Vallagarina” rosso frizzante:
spuma: vivace ed evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;
odore: vinoso, talvolta fruttato;
sapore: armonico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,0% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

I vini ad indicazione geografica tipica “Vallagarina” con la specificazione del nome di uno o due vitigni, all’atto della immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del/i vitigno/i.

Qualora vinificati o invecchiati in legno, i vini possono presentare il caratteristico sentore di legno.

 

Regione

,

Sezione

Tipologia di prodotto

Carrello
Translate »
X