
Scheda ministeriale prodotto:
Valdadige Terradeiforti DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di Brentino Belluno, Dolce’ e Rivoli Veronese, in provincia di Verona e Avio, in provincia di Trento.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione d’origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e’ riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Enantio, Enantio riserva, Casetta, Casetta riserva, Pinot grigio e Pinot grigio superiore.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (anche riserva):
Enantio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Casetta (anche riserva):
Casetta minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio (anche superiore):
Pinot grigio minimo 85%; possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini di cui all’art. 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio (anche con la menzione riserva)
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (riserva 12,50% vol)
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l (riserva 25,0 g/l).
«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta (anche con menzione riserva)
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: caratteristico, leggermente speziato;
sapore: secco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (riserva 12,50% vol);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l (riserva 24,0 g/l).
Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio superiore
colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.
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