
Scheda ministeriale prodotto:
Umbria IGT
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Umbria” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Perugia e di Terni della Regione Umbria.
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Denominazione e vini (Articolo 1): L’indicazione geografica tipica “Umbria”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Base ampelografica (Articolo 2) L’indicazione geografica tipica “Umbria” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello, rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
I vini a indicazione geografica tipica “Umbria” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Umbria , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione di uno dei vitigni, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Umbria, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino a un massimo del 15%.
L’indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni: – il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
– il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
– l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
I vini a indicazione geografica tipica “Umbria”, con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a IGT “Umbria”all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Umbria” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dall’asciutto al dolce , fresco, di gusto leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Umbria” bianco frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dall’asciutto al dolce, fresco, di gusto leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Umbria” bianco novello:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, di gusto leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Umbria”bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dall’asciutto al dolce caratteristico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Umbria” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;
sapore: dall’asciutto al dolce, sapido, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Umbria” rosso frizzante:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;
sapore: dall’asciutto al dolce , sapido, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Umbria” rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, con profumo caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Umbria”rosso passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dall’asciutto al dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
“Umbria” rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso delicato;
sapore: dall’asciutto al dolce , armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/ l.
“Umbria” rosato frizzante:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso delicato;
sapore:dall’ asciutto al dolce , armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Umbria” rosato novello:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso delicato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/ l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Umbria” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.