Scheda ministeriale prodotto:
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi. La zona di produzione dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di:
1) in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpinete Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Farà Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scemi, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
2) in provincia di L’Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
4) in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campii, Canzano, Castel Castagna, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Trento, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefìno, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” è riservata ai vini “Trebbiano
d’Abruzzo”, “Trebbiano d’Abruzzo” superiore e “Trebbiano d’Abruzzo” riserva che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6). I vini a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo”, all’atto della immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Trebbiano d’Abruzzo “:
– colore: giallo paglierino intenso;
– odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
– sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% voi;
– acidità totale minima: 4,5 g/1;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/1.
“Trebbiano d’Abruzzo ” superiore:
– colore: giallo paglierino intenso;
– odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
– sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % voi;
– acidità totale minima: 4,5 g/1;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
“Trebbiano d’Abruzzo ” riserva:
– colore: giallo paglierino intenso;
– odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;
– sapore: asciutto, vellutato, armonico con retrogusto gradevolmente mandorlato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % voi;
– acidità totale minima: 4,5 g/1;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/1.
È in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto. Il vino “Trebbiano d’Abruzzo” riserva sottoposto al passaggio o conservazione in recipienti di legno può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo”, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all’85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l’intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo”, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Bombino bianco e/o Trebbiano toscano almeno all’85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per l’intero territorio della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Prodotto Italiano a Denominazione di Origine Protetta – D.O.P.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 2): Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive — già stabilite dai decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 dicembre 1993 — per quanto concerne i prosciutti di Parma e San Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini, si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall’Autorità preposta (come indicato nell’art. 7 del disciplinare).
I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione, che comprende l’intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
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Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano – P.A.T.
Zona di produzione: tutta la regione
Prodotto Italiano ad Indicazione Geografica Protetta – I.G.P.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona geografica di allevamento dell’Agnello del Centro Italia comprende i territori delle seguenti regioni: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria; Emilia-Romagna limitatamente agli interi territori delle province di Bologna, Rimini, Forlì–Cesena, Ravenna e, parzialmente, ai territori delle province di Modena, Reggio nell’Emilia e Parma, delimitati dal tracciato dell’autostrada A1 Bologna–Milano dal confine della provincia di Bologna all’incrocio con l’autostrada A15 Parma–La Spezia e da quest’ultima proseguendo fino al confine con la regione Toscana.
Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano – P.A.T.
Zona di produzione: tutta la regione
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