Scheda ministeriale prodotto:

Terre Siciliane IGT

Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. Logo Vini Indicazione Geografica Tipica (IGT) - TOP FOOD ITALY - Visibilità a prodotti e Produttori

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.

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Denominazione e vini (Articolo 1): L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:
– bianco, anche nelle tipologia frizzante, spumante, passito, vendemmia tardiva e liquoroso;
– rosso, anche nelle tipologia frizzante, passito, vendemmia tardiva, novello e liquoroso;
– rosato, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito.
– con specificazione di uno dei vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
– con specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sicilia.

Base ampelografica (Articolo 2) I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sicilia a bacca di colore corrispondente, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
2. L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di uno dei vitigni, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Siciliaè riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sicilia fino a un massimo del 15%.
3. L’indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, è consentita a condizione che:
– il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
– l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;
– il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.
4. I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione di uno o più vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia spumante per i bianchi e rosati; nella tipologia passito per i bianchi, rossi e rosati ; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”, anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

“Terre Siciliane” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: da secco a dolce, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,50g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.

“Terre Siciliane” bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno l’10,00% vol svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Terre Siciliane” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: da secco a dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Terre Siciliane” rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno il 10,00% vol svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Terre Siciliane” rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: da secco a dolce, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Terre Siciliane” Spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da extrabrut a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

“Terre Siciliane” Spumante Rosato:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da extrabrut a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.

“Terre Siciliane” bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Terre Siciliane” rosso passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: da secco a dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

I vini a indicazione geografica tipica “Terre Siciliane”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante”, “novello” e “liquoroso”, all’atto dell’immissione al consumo, possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Terre Siciliane” frizzante: 9,00%;
“Terre Siciliane” novello: 11,0%;
“Terre Siciliane” liquoroso: 15%.

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