Scheda ministeriale prodotto:

Salento IGT

Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. Logo Vini Indicazione Geografica Tipica (IGT) - TOP FOOD ITALY - Visibilità a prodotti e Produttori

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione geografica tipica delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica “Salento” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

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Denominazione e vini (Articolo 1): L’indicazione geografica tipica “Salento”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.

Base ampelografica (Articolo 2) L’indicazione geografica tipica “Salento”, è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Salento”, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti, composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla
coltivazione, per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti
nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati
nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica “Salento” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi
sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
2
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falangina b.;
Fiano b.;
Francavilla;
Greco b.;
Greco bianco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco n.(da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia b. (dal Malvasia bianca e/o Malvasia
bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o
Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n. ;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Fermentino b.;
Verdicchio b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per
almeno l’85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province
di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Salento” con la specificazione di vitigno, possono essere
prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a
bacca bianca, e passito, e novello, quest’ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini
possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia
tardiva.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono
essere prodotti anche nella tipologia rosato.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): 

I vini ad indicazione geografica tipica ” Salento “, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

“Salento” Bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Salento” Bianco vino da uve stramature
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.

“Salento” Bianco Frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Salento” bianco passito
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.

“Salento” Bianco Spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Salento” Rosso
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

“Salento” Rosso vino da uve stramature
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui almeno 11 % vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.

“Salento” Rosso Frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Salento” Rosso novello
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Salento” Rosso passito
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui almeno 11 % vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.

“Salento” Rosato
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Salento” Rosato Frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Salento” Novello Rosato
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Salento” Rosato Spumante
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

I vini a indicazione geografica tipica “Salento” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

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