
Scheda ministeriale prodotto:
Rotae IGT
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Rotae” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Isernia.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La indicazione geografica tipica “Rotae” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati..
La indicazione geografica tipica “Rotae” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica “Rotae” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al successivo articolo 2 possono essere prodotti anche nelle tipologie novello e frizzante limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Base ampelografica (Articolo 2) I vini ad indicazione geografica tipica “ Rotae” bianchi, rossi, e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Molise.
La indicazione geografica tipica “Rotae” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Molise è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise fino ad un massimo del 15% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini ad indicazione geografica tipica “Rotae” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
“Rotae” bianco10%;
“Rotae” rosso10,5%;
“Rotae” rosato 10,5%;
“Rotae” novello 11%;
“Rotae” frizzante 10%;
“Rotae” passito: secondo la normativa vigente.
I vini a indicazione geografica tipica “Rotae” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.