Scheda ministeriale prodotto:

Rosso di Montepulciano DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo gentile): minimo 70%. Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.  La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano”, deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione. Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima. Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6):

Il vino a denominazione di origine controllata “Rosso di Montepulciano” all’atto dell’immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21.0 g/l

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità e dell’estratto non riduttore minimo con proprio Decreto.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

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