Scheda ministeriale prodotto:

Romangia IGT

Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. Logo Vini Indicazione Geografica Tipica (IGT) - TOP FOOD ITALY - Visibilità a prodotti e Produttori

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Romangia” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari

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Denominazione e vini (Articolo 1): L’indicazione geografica tipica “Romangia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature, passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello; rosati, anche nella tipologia frizzante.

Base ampelografica (Articolo 2) I vini ad indicazione geografica tipica “Romangia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sardegna (allegato 1) iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
I vini ad indicazione geografica tipica “Romangia” con la specificazione di uno dei vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.
Detti vini ad indicazione geografica tipica “Romangia”, con la specificazione di vitigno a bacca bianca, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature e passito; se ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Romangia” è consentito, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, utilizzare il riferimento al nome di due vitigni, a condizione che:
– il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole far riferimento;
–
l’apporto derivante dall’uva della varietà minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini ad indicazione geografica tipica “Romangia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

“Romangia ” bianco:
colore: dal bianco carta al giallo ambrato
odore:caratteristico
sapore:dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13 g/l

“Romangia ” rosso:
colore: da rosso rubino tenue a rosso granato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l

“Romangia ” rosato:
colore: dal rosa pallido al rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l

“Romangia” novello:
colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco all’abboccato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l

“Romangia” bianco frizzante:
colore: dal bianco carta al giallo
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13 g/l

“Romangia” rosso frizzante:
colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l

“Romangia ” rosato frizzante:
colore: dal rosa pallido al rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l

“Romangia” di uve stramature:
colore: dal giallo all’ambrato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5 % vol di cui almeno 12 svolti
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l

“Romangia” passito:
colore: dal giallo all’ambrato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 9 svolto
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l

I vini a indicazione geografica tipica “Romangia” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

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