Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Base ampelografica (Articolo 2)
Il vino “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” bianco deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni “Riesling Italico” e/o “Riesling Renano” presenti nei vigneti fino ad un massimo del 100%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare con esclusione di uve di vitigni aromatici. I vini “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” rosso e chiaretto devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Groppello (nei tipi Gentile, S. Stefano e Mocasina) 30-60%; Sangiovese 10-25%; Marzemino (Berzemino) 5-30%;
Barbera 10-20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10%.
Il vino “Riviera del Garda Bresciano” o “Garda Bresciano” Groppello deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni costituiti per almeno l’85% dal vitigno Groppello (nei tre tipi: Gentile, Groppellone e Mocasina). Possono concorrere alla produzione di detto vino in misura non superiore al 15%, le uve provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia
Caratteristiche dei vini al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano», all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» bianco: colore: paglierino con riflessi verdognoli, brillante; profumo: delicato, caratteristico, talvolta lievemente aromatico; sapore: delicatamente amarognolo, vellutato con leggera vena salina; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» chiaretto: colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini; profumo: delicato e gradevole; sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» rosso: colore: rosso rubino brillante; profumo: vinoso, caratteristico; sapore: sapido, caratteristico, con fondo leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 12,00% vol per il superiore;
acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» novello: colore: rosso rubino con note violacee; profumo: intenso di frutti rossi e fiori; sapore: gusto fresco e sapido, tannicità delicata; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» o «Garda Bresciano» Groppello: colore: rosso rubino brillante; profumo: vinoso, fruttato caratteristico; sapore: vellutato,sapido, gentile, con fondo leggermente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Riviera del Garda Bresciano» «Garda Bresciano» rosé o rosato: spuma sottile con grana fine e persistente; colore: rosato più o meno intenso; odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo Charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale; sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l; residuo zuccherino: non superiore a 15,00 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.