Scheda ministeriale prodotto:

Puglia IGT

Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. Logo Vini Indicazione Geografica Tipica (IGT) - TOP FOOD ITALY - Visibilità a prodotti e Produttori

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Puglia” comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

 

Produttori:

BRUNO AGRI  

ACQUISTA I PRODOTTI!

CANTINE D’ALESSANDRO  

ACQUISTA I PRODOTTI!

Sei un appassionato di enogastronomia?
Scopri i prodotti disponibili su TopFoodItaly!

Sei un operatore business o del canale HORECA?
Scrivici compilando questo form per avere informazioni dettagliate e una quotazione personalizzata.

Denominazione e vini (Articolo 1): L’indicazione geografica tipica “Puglia” accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Base ampelografica (Articolo 2) L’indicazione geografica tipica “Puglia” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.
I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per l’intero territorio della regione Puglia a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Coda di volpe b.
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla
Greco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal peduncolo rosso n.
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.
Trebbiano
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.
Vermentino b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per l’intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito e novello quest’ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” ed essere designati con la menzione “vendemmia tardiva”.
Per i vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
L’indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione della dicitura “Lambrusco vinificato in bianco” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Lambrusco Maestri autorizzato alla coltivazione nella regione Puglia.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.
L’indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione della dicitura “Negroamaro vinificato in bianco” riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Negroamaro.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6):

I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

“Puglia” Bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Puglia” Bianco vino da uve stramature
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.

“Puglia” Bianco Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Puglia” Bianco Passito
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1

“Puglia” Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

“Puglia” Rosso
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

“Puglia” Rosso vino da uve stramature
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico voluimico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.

“Puglia” Rosso Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Puglia” Rosso Novello
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Puglia” Rosso Passito
colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.

“Puglia” Rosato
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Puglia” Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Puglia” Novello Rosato
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;

“Puglia” Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

I vini a indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.

I vini a indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie “frizzante”, “spumante” e novello, all’atto dell’immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Puglia” Frizzante 9,50%;
“Puglia” Spumante 9,50%;
“Puglia” Novello 11,00%.

Produttori

BRUNO AGRI
CANTINE D'ALESSANDRO
Regione

Sezione

Tipologia di prodotto

Carrello
Translate »
X