Scheda ministeriale prodotto:

Prosecco DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione d’origine controllata «Prosecco» e’ riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
– «Prosecco»;
– «Prosecco» spumante;
– «Prosecco» frizzante.

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay,Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui all’art. 3 del presente disciplinare.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini di cui all’art. 1, all’atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Prosecco»:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell’odore e del sapore per detto vino e l’acidità’ totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l.

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