Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” è riservata ai vini rossi,
anche nella tipologia “riserva”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Caratteristiche dei vini al consumo (Articolo 6): Il vino a Denominazione di Origine Controllata di “Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” deve rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Pinot nero dell’Oltrepò Pavese”:
– colore: rosso rubino anche scarico con possibili sfumature aranciate;
– odore: etereo, gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, morbido o pieno con retrogusto amarognolo, ma armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– acidità totale minima: 4,00 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Pinot nero dell’Oltrepò Pavese” riserva:
– colore: rosso anche scarico con possibili riflessi aranciati;
– odore: etereo, gradevole, caratteristico;
– sapore: secco, caldo, leggermente tannico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
– acidità totale minima: 4,00 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vino può rilevare lievi sentori di legno.
E’ facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Base ampelografica (Articolo 2)
Il vino di cui all’art. 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografia:
– Pinot nero: minimo 95 %;
– altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia,
congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 5%.