Scheda ministeriale prodotto:

Ostuni DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende tutto il territorio comunale di Ostuni Carovigno San Vito dei Normanni San Michele Salentino e in parte il territorio di: Latiano Ceglie Messapico Brindisi tutti in provincia di Brindisi.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Ostuni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Ostuni bianco;
Ostuni Ottavianello o Ottavianello di Ostuni.

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino a DOC “Ostuni bianco” che può essere denominato “Bianco di Ostuni” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella percentuale appresso indicata:
Impigno dal 50 all’85%,
Francavilla dal 15 al 50%,
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:
Bianco di Alessano e Verdeca fino ad un massimo complessivo del 10%.
Il vino a DOC “Ostuni Ottavianello o Ottavianello di Ostuni” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Ottavianello minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni:
Negro amaro, Malvasia nera, Notar Domenico e Sussumariello, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini DOC “Ostuni” , all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Ostuni bianco:
colore: giallo paglierino;profumo: vinoso, delicato;
sapore: secco, armonico, netto di gusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Ostuni Ottavianello:
colore: dal cerasuolo al rosso rubino tenue;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, arominco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

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