Scheda ministeriale prodotto:

Mandrolisai DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve devono essere prodotte nell’ambito del territorio del Mandrolisai comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ortueri, Atzara, Sorgono, Tonara, Desulo e Meana Sardo, in provincia di Nuoro; e del comune di Samugheo in provincia di Oristano.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Mandrolisai” è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (Articolo 2)

I vini “Mandrolisai” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:
– Bovale sardo non meno del 35%;
– Cannonau dal 20% al 35%;
– Monica dal 20% al 35%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve degli altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini “Mandrolisai”, all’atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Rosso”:
– colore: rosso rubino tendente al rosso arancione con l’invecchiamento;
– odore: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;
– sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
– acidità minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Rosso Superiore”:
– colore: rosso rubino tendente al rosso arancione con l’invecchiamento;
– odore: vinoso, con profumo caratteristico e gradevole;
– sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
– acidità minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

“Rosato”:
– colore: rosato tendente al cerasuolo;
– odore: vinoso con profumo caratteristico e gradevole;
– sapore: asciutto, sapido con retrogusto gradevolmente amarognolo, armonico, vellutato caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

E’ in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

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