
Scheda ministeriale prodotto:
Lugana DOC
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Denominazione e vini: (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le tipologie:
“Lugana”
“Lugana” superiore
“Lugana” riserva
“Lugana” Vendemmia Tardiva
“Lugana” spumante
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Lugana” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave localmente denominato Turbiana o Trebbiano di Lugana. Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona presenti, nell’ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Lugana” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lugana”:
colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l’affinamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, da secco all’abboccato, armonico, con eventuale leggera percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
”Lugana” superiore:
colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l’invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, da secco all’abboccato, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
”Lugana” riserva:
colore: paglierino, con tendenza al giallo dorato con l’invecchiamento;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, da secco all’abboccato, armonico, corposo, con eventuale percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Lugana” Vendemmia Tardiva:
colore: giallo dorato con tendenza all’ambrato all’invecchiamento;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, dall’amabile al dolce, di corpo, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Lugana” spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu’ o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è spumantizzato con il metodo Charmat; bouquet
fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo
classico;
sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
residuo di zuccheri: non superiore a 25,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
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Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
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Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca»
omprende per intero i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago, nonche’ la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago San Martino e parte del Comune di Brescia - Lombardia, Vini
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Categories: Abruzzo, Carni e derivati, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, VenetoProdotto Italiano a Denominazione di Origine Protetta – D.O.P.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 2): Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive — già stabilite dai decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 dicembre 1993 — per quanto concerne i prosciutti di Parma e San Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini, si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall’Autorità preposta (come indicato nell’art. 7 del disciplinare).
I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione, che comprende l’intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
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