Scheda ministeriale prodotto:

Lison DOCG

Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Lison” devono essere prodotte nella zona comprendente, nelle rispettive province, i seguenti territori amministrativi comunali:
Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza;
Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza;
Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita “Lison”, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: “Lison” e “Lison” classico.

Base ampelografica (Articolo 2)

La denominazione di origine controllata e garantita “Lison” è riservata ai vini ottenuti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalla varietà di vitigno Tai; possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a frutto di colore analogo, non aromatici, purché idonei alla coltivazione nelle rispettive provincie di Venezia, Treviso e Pordenone.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Lison e Lison Classico
– colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi dal verdognolo al dorato;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: asciutto, vellutato con eventuale percezione gradevole di legno;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. e 12,50% vol. nella tipologia “classico”;
– acidità totale minima: 4,50 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

 

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