
Scheda ministeriale prodotto:
Lazio IGT
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’ indicazione geografica tipica “Lazio” comprende l’intero territorio della regione Lazio.
Produttori:
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Denominazione e vini (Articolo 1): L’Indicazione geografica tipica «Lazio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti appresso indicati.
Base ampelografica (Articolo 2)
L’Indicazione geografica tipica “Lazio” è riservata ai seguenti vini:
bianco, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva;
rosso, anche nella tipologia novello, frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva;
rosato, anche nella tipologia frizzante, spumante, passito e vendemmia tardiva;
con la specificazione del nome del/i vitigno/i, anche nelle tipologie spumante, vendemmia tardiva, frizzante, passito e novello, quest’ultimo limitatamente ai rossi.
I vini a Indicazione geografica tipica “Lazio” bianchi, rossi, rosati, passito, vendemmia tardiva e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’Indicazione geografica tipica “Lazio”, con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole, o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve di altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Lazio» è consentito utilizzare il riferimento in etichetta al nome di 2 o 3 vitigni idonei alla coltivazione nella regione Lazio iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare a condizione che:
– il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due o tre vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
– la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due o tre vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
– il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due o tre vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
– l’indicazione deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri delle stesse dimensioni.
Caratteristiche dei vini al consumo (Articolo 6): I vini a indicazione geografica tipica «Lazio», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Lazio» bianco
colore: giallo, a volte tendente al dorato o al verdognolo;
odore: intenso, fruttato;
sapore: tipico, secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Lazio» bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9,00%;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Lazio» bianco vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato;
odore: intenso,caratteristico
sapore: vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lazio» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro, limpido;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
«Lazio» rosso
colore: rosso rubino più o meno carico tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: complesso, fruttato;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E’ prevista la tipologia novello e frizzante.
«Lazio» rosso passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Lazio» rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso più o meno intenso tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol e con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Lazio» rosso spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino carico;
odore: persistente, caratteristico;
sapore: armonico ed equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Lazio» rosato
colore: rosato cerasuolo più o meno intenso;
odore: fine, gradevole;
sapore: armonico, delicato, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
E’ prevista la tipologia frizzante.
«Lazio» rosato spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso con riflessi violacei;
odore: fine, gradevole;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Lazio» con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.