
Scheda ministeriale prodotto:
Isola dei Nuraghi IGT
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Sardegna.
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Denominazione e vini (Articolo 1): L’Indicazione Geografica Tipica “Isola dei Nuraghi” è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, nelle seguenti tipologie:
– “Isola dei Nuraghi” bianco, anche nelle tipologie frizzante, spumante, da uve stramature, passito;
– “Isola dei Nuraghi” rosso, anche nelle tipologie frizzante, spumante, novello, da uve stramature, passito;
– “Isola dei Nuraghi” rosato, anche nelle tipologie frizzante e spumante.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini ad indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, in ambito aziendale, da uno o più vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna (allegato 1), iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
I vini ad indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna, fino a un massimo del 15%, come sopra identificati.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a Indicazione Geografica Tipica “Isola dei Nuraghi”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono le seguenti caratteristiche:
“Isola dei Nuraghi” bianco:
colore: dal bianco carta al giallo ambrato
odore:caratteristico
sapore:dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13 g/l
“Isola dei Nuraghi” rosso:
colore: da rosso rubino tenue a rosso granato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17 g/l
“Isola dei Nuraghi” rosato:
colore: dal rosa pallido al rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” novello:
colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco all’abboccato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
“Isola dei Nuraghi” bianco frizzante:
colore: dal bianco carta al giallo
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13 g/l
“Isola dei Nuraghi” rosso frizzante:
colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” rosato frizzante:
colore: dal rosa pallido al rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” spumante bianco:
spuma: fine, persistente
colore: dal bianco carta al giallo
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 4 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” spumante rosato:
spuma: fine, persistente
colore: da rosa pallido a rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 4 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” spumante rosso:
spuma: fine, persistente
colore: rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 4 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” da uve stramature bianco
colore: dal giallo all’ambrato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol di cui almeno 12% vol svolti
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” da uve stramature rosso
colore: dal rosso rubino tenue al rosso granato, tendente all’aranciato con l’invecchiamento
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol di cui almeno 12% vol svolti
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
“Isola dei Nuraghi” passito bianco
colore: dal giallo all’ambrato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 9 % vol svolti
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l
“Isola dei Nuraghi” passito rosso
colore: dal rosso rubino tenue al rosso granato, tendente all’aranciato con l’invecchiamento
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 9 % vol svolti
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l
I vini a indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.