Scheda ministeriale prodotto:
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Grottino di Roccanova” Rosso;
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
“Grottino di Roccanova” Bianco;
“Grottino di Roccanova” Rosato.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Grottino di Roccanova” Rosso;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
“Grottino di Roccanova” Bianco;
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
“Grottino di Roccanova” Rosato.
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata: dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini di cui al precedente art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva
Colore: rosso rubino tendente al granato
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, fruttato;
Sapore: tipico, secco;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Colore: Rosato;
Odore: intenso fruttato;
Sapore: fresco, equilibrato, secco;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità Totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore non riduttore previsti dal presente disciplinare.
Regione | |
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Sezione | |
Tipologia di prodotto |
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini di cui all’art. 1 comprende l’intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità, ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli siti nei fondovalle umidi. La zona di produzione dei vini “Trebbiano d’Abruzzo” comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei tenitori dei comuni di:
1) in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Anelli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpinete Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Farà Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scemi, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
2) in provincia di L’Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagliano Alto, Fontecchio, Fossa, Cagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Merino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
4) in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campii, Canzano, Castel Castagna, Castellato, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Trento, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefìno, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Artcolo 3): 1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane” o “Terre de L’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo.
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con
l’indicazione geografica tipica “Colline Pescaresi” comprende l’intero territorio amministrativo
della provincia di Pescara, nella regione Abruzzo.
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