Scheda ministeriale prodotto:

Galluccio DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Galluccio”, nei tipi bianco, rosso e rosato, devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Conca della Campania, Galluccio, Mignano Monte Lungo, Rocca d’Evandro, Tora e Piccilli; tutti in provincia di Caserta.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Galluccio” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Galluccio” bianco
“Galluccio” rosso anche riserva
“Galluccio” rosato

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino a denominazione di origine controllata “Galluccio” deve essere ottenuto esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Galluccio” bianco
Falanghina minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei e/o in osservazione, ammessi alla coltivazione nella Provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%.
“Galluccio” rosso e rosato
Aglianico minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei e/o in osservazione, ammessi alla coltivazione nella provincia di Caserta, fino ad un massimo del 30%.
I vini ad a DOP “Galluccio” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Caratteristiche del vino al consumo (Articolo 6): I vini a DOC. “Galluccio”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Galluccio” bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

“Galluccio” rosso
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

“Galluccio” rosato
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela, i valori minimi riferiti all’acidità totale e all’estratto non riduttore.

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