Scheda ministeriale prodotto:

Falerno del Massico DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei Comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in Provincia di Caserta.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco; Rosso; Rosso riserva; Primitivo; Primitivo riserva o vecchio.

Base ampelografica (Articolo 2)

La Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” Bianco è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Falangina per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino uve di altri vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per la regione Campania fino ad un massimo del 15% del totale.
La Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” Rosso è riservata ai vini provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
– Aglianico: minimo 60%;
– Piedirosso: massimo 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino uve di altri vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione per la regione Campania fino ad un massimo del 15% del totale. La Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” Primitivo è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Primitivo per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico, Piedirosso e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a Denominazione di Origine Controllata “Falerno del Massico” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Falerno del Massico” Bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

“Falerno del Massico” Rosso e Rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata per invecchiamento;
odore: profumo caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico;
per la versione riserva sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

“Falerno del Massico” Primitivo e Primitivo riserva:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata per invecchiamento;
odore: profumo caratteristico, intenso e persistente;
sapore: asciutto o abboccato, caldo, robusto ed armonico;
per la versione riserva sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio Decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

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