
Scheda ministeriale prodotto:
Falanghina del Sannio DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento,
delimitazione della sottozona “Solopaca”
La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento.
delimitazione della sottozona “Guardia Sanframondi” o “Guardiolo”
La zona di produzione delle uve, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere in provincia di Benevento.
delimitazione della sottozona “Taburno”
La zona di produzione delle uve, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio, tutti in provincia di Benevento
delimitazione della sottozona ” Sant’Agata dei Goti”
La zona di produzione delle uve, comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti categorie e tipologie:
1. «Falanghina del Sannio»
2. «Falanghina del Sannio» spumante
3. «Falanghina del Sannio» spumante di qualità
4. «Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico
5. «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva
6. «Falanghina del Sannio» passito
7. «Falanghina del Sannio», «Falanghina del Sannio» spumante, «Falanghina del Sannio» spumante di qualità, «Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico, «Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva, «Falanghina del Sannio» passito, anche con la specificazione di una delle seguenti sottozone:
I. «Guardia Sanframondi o Guardiolo»
II. «Sant’Agata dei Goti»
III. «Solopaca»
IV. «Taburno»
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini “Falanghina del Sannio” nelle tipologie indicate all’art. 1 sono ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Falanghina minimo 85%; per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», seguita dalla menzione spumante e spumante di qualità, con o senza specificazione della sottozona è riservata al vino spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in autoclave da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min.85% . La denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio», seguita dalla menzione spumante di qualità metodo classico, con o senza specificazione della sottozona è riservata al vino
spumante ottenuto, con il metodo della rifermentazione in bottiglia, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal vitigno Falanghina min. 85%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata «Falanghina del Sannio» di cui all’art.1 del presente disciplinare devono rispondere rispettivamente, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Falanghina del Sannio»
colore: giallo paglierino;
odore: fine, floreale, fruttato;
sapore: secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol; per le sottozone 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Falanghina del Sannio» spumante
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Falanghina del Sannio» spumante di qualità
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut, brut ed extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Falanghina del Sannio» spumante di qualità metodo classico
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi dorati;
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odore: fine, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: fine, fresco e armonico, nelle tipologie extra brut e brut;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,50% vol; 12,00% vol per le sottozone;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Falanghina del Sannio» vendemmia tardiva
colore: giallo paglierino più o meno intenso tendente al dorato;
odore: floreale, fruttato, composito;
sapore: secco, pieno, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13,00% vol; 13,50% vol per le sottozone;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Falanghina del Sannio» passito
colore: giallo dorato più o meno intenso tendente all’ambrato;
odore: intenso, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol; 16,50% vol per le sottozone
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
È in facoltà del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore minimo.