
Scheda ministeriale prodotto:
Curtefranca DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Curtefranca»
omprende per intero i territori dei seguenti comuni: Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Corte Franca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d’Iseo, Cellatica e Gussago, nonche’ la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato, Cazzago San Martino e parte del Comune di Brescia
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione d’origine controllata «Curtefranca» è riservata ai vini tranquilli che
rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
«Curtefranca» bianco;
«Curtefranca» rosso.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte da vigneti aventi nell’ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Curtefranca» bianco:
Chardonnay per un minimo del 50%.
Possono inoltre concorrere fino a un massimo del 50% le uve Pinot bianco e/o Pinot nero;
«Curtefranca» rosso:
Cabernet franc e/o Carmenere per un minimo del 20%;
Merlot per un minimo del 25%;
Cabernet Sauvignon da un minimo del 10% ad un massimo del 35%.
Possono inoltre concorrere alla produzione del «Curtefranca» rosso anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 15%, con esclusione dei vitigni aromatici.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca»” all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto e morbido, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso vivo con riflessi rubino brillanti,;
odore: fruttato caratteristico, eventualmente erbaceo;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Curtefranca», con la menzione vigna seguita dal toponimo all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Curtefranca» bianco:
colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
«Curtefranca» rosso:
colore: rosso intenso con riflessi granati;
odore: etereo, intenso, caratteristico con sfumature fruttate ed eventualmente
erbacee;
sapore: asciutto di corpo vellutato, complesso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi relativi all’acidità totale e all’estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.