Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco;
Bianco passito;
Bianco spumante;
Rosso;
Rosso passito;
Rosato;
La Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore a condizione che i vini cosi designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi”, accompagnati o no dalla indicazione di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
Costa d’Amalfi bianco, bianco passito, spumante, Ravello bianco, Tramonti bianco:
Falanghina e/o Biancolella min. 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Costa d’Amalfi rosso e rosato, rosso passito, Furore rosso e rosato, Ravello rosso e rosato: Piedirosso (localmente detto Per ‘e palummo) minimo 40 %, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 60 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40 ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Costa d’Amalfi Furore bianco:
Falanghina e Biancolella min. 40%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 30% e di Biancolella non inferiore al 10%.
Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) 40-60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Costa d’Amalfi Tramonti rosso e rosato:
Piedirosso (localmente detto Per ‘e palummo) minimo 30%, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 50%;
Tintore minimo 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 30 % ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.