Scheda ministeriale prodotto:

Colline di Levanto DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Colline di Levanto” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e comprende in parte i territori dei seguenti comuni: Levanto, Bonassola, Framura e Deiva Marina.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Colline di Levanto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco;
Vermentino;
rosso;
novello.

Caratteristiche al lavoro (Articolo 6): I vini della denominazione di origine controllata “Colline di Levanto”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteri-stiche:

“Colline di Levanto” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l ;

“Colline di Levanto” Vermentino:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: armonico asciutto, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

“Colline di Levanto” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: delicato, persistente;
sapore: asciutto, delicato, armonico, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;

“Colline di Levanto” novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:19,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto riduttore.

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