Scheda ministeriale prodotto:

Colli di Parma DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli di Parma” comprende il territorio collinare della provincia di Parma, includendo in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Sala Baganza, Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Neviano degli Arduini, Noceto, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Traversetolo e Varano dè Melegari.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” è riservata ai vini che rispondono alla
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Colli di Parma” rosso (anche nella tipologia frizzante);
“Colli di Parma” Malvasia (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
“Colli di Parma” Sauvignon (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
“Colli di Parma” Chardonnay (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
“Colli di Parma” Pinot Bianco (anche nelle tipologie frizzante e spumante);
“Colli di Parma” Pinot Grigio (anche nelle tipologie frizzante);
“Colli di Parma” Spumante;
“Colli di Parma” Pinot nero;
“Colli di Parma” Merlot;
“Colli di Parma” Cabernet franc;
“Colli di Parma” Cabernet Sauvignon;
“Colli di Parma” Barbera (anche nelle tipologie frizzante);
“Colli di Parma” Bonarda (anche nelle tipologie frizzante);
“Colli di Parma” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante).

Base ampelografica (Articolo 2)

La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Rosso (anche nella tipologia frizzante), è
riservata al vino rosso ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nei vigneti, in ambito
aziendale, nelle percentuali appresso indicate:
Barbera: dal 60% al 75%;
Bonarda e Croatina, da soli o congiuntamente, dal 25% al 40%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino le uve di varietà a bacca nera, non
aromatiche, provenienti dai vitigni, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-
Romagna presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Malvasia (anche nella tipologia frizzante
e spumante), è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in
ambito aziendale, nelle percentuale appresso indicata:
Malvasia di Candia aromatica: dall’85% al 100% sia per la tipologia secco che per la tipologia
amabile.
In tal caso, secondo l’uso, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla
varietà di vitigno Moscato bianco presente nei vigneti in ambito aziendale, fino ad un massimo del
15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Sauvignon (anche nella tipologia
frizzante e spumante), è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei
vigneti, in ambito aziendale, nelle percentuale appresso indicata:
Sauvignon: dall’95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalla varietà a bacca di colore
analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna presenti nei vigneti sino ad un
massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Chardonnay (anche nelle tipologie
frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Chardonnay: 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un
massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Pinot bianco (anche nelle tipologie
frizzante e spumante) è riservata al vino ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei
vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Pinot bianco: 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un
massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Pinot grigio è riservata al vino ottenuto
dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
Pinot grigio: 95%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, non aromatiche,
idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, sino ad un
massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” spumante è riservata allo spumante
ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o
congiuntamente, nella percentuale appresso indicata:
Pinot Nero, Chardonnay, Pinot bianco: da zero al 100%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Pinot nero è riservata al vino ottenuto
dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
Pinot nero: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, ad
esclusione delle varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Merlot è riservata al vino ottenuto dalle
uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
Merlot: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, ad
esclusione delle varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
La Denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Cabernet franc è riservata al vino
ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
Cabernet franc: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, ad
esclusione delle varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Cabernet Sauvignon è riservata al vino
ottenuto dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
Cabernet Sauvignon: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, ad
esclusione delle varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Barbera è riservata al vino ottenuto dalle
uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
Barbera: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, ad
esclusione delle varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Bonarda è riservata al vino ottenuto dalle
uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso
indicata:
Bonarda: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, ad
esclusione delle varietà Lambrusco, sino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Colli di Parma” Lambrusco è riservata al vino ottenuto
dalle uve delle varietà di vitigno presente nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale
appresso indicata:
Lambrusco Maestri: dall’85% al 100%.
Possono, inoltre, concorrere alla produzione di detto vino, altre varietà a bacca nera, non
aromatiche, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna,
sino ad un massimo del 15%.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Parma” all’atto dell’immissione al consumo,
devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

“Colli di Parma” Rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso con profumo caratteristico;
sapore: secco, sapido, armonico, leggermente frizzante;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11.00% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l.
estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Malvasia:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
alcool effetivo minimo: 5.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.
È prevista la tipologia “frizzante”.

“Colli di Parma” Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Sauvignon spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, raffinato, aromatico, caratteristico;
sapore: da brut nature a demi–sec, di corpo, con retrogusto amarognolo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto non riduttore minimo: 16.0 per mille.

“Colli di Parma” Malvasia spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: profumo gradevole, aromatico, caratteristico;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
acidità totale minima: 5.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.

“Colli di Parma” Chardonnay:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a demi–sec, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.

“Colli di Parma” Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Pinot bianco spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a demi–sec, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.

“Colli di Parma” Pinot grigio:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15.0 g/l.
È prevista la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Spumante:
spuma: fine, vivace, persistente;
colore: da paglierino più o meno carico a rosato;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da brut nature a demi–sec e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidità totale minima: 5.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14.0 g/l.

“Colli di Parma” Pinot nero:
colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

“Colli di Parma” Merlot:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidità totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

“Colli di Parma” Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidità totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

“Colli di Parma” Cabernet Sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidità totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

“Colli di Parma” Barbera:
colore: rosso rubino, anche molto intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, intenso, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21.0 g/l.
È prevista anche la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Bonarda:
colore: rosso rubino, più o meno intenso;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
alcool effettivo minimo: 5.50%;
acidità totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21.0 g/l.
È prevista anche la tipologia frizzante.

“Colli di Parma” Lambrusco:
colore: dal rosso rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol;
alcol effettivo minimo: 5.50%;
acidità totale minima: 5.5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.
È prevista anche la tipologia frizzante.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Regione

Sezione

Tipologia di prodotto

Carrello
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