
Scheda ministeriale prodotto:
Colli di Luni DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni:
Provincia di La Spezia:
Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.
Provincia di Massa:
Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Colli di Luni” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Colli di Luni” rosso, anche nella tipologia riserva;
“Colli di Luni” bianco;
“Colli di Luni” Vermentino, anche nella tipologia superiore;
“Colli di Luni” Albarola.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” rosso devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 e 2 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo 35%;
Trebbiano toscano: dal 25% al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino
approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 e 2 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” Vermentino devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo al 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana e Liguria.
I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni” Albarola devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Albarola: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana e Liguria.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Colli di Luni”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colli di Luni” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Luni” Vermentino:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Colli di Luni” Vermentino superiore:
colore: paglierino piuttosto intenso;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, retrogusto mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Colli di Luni” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Colli di Luni” rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Colli di Luni” Albarola:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e estratto non riduttore minimo.