Scheda ministeriale prodotto:

Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG

Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Artcicolo 3): La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena.

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Denominazione e tipologia (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» e’ riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Pignoletto.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fine, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; sono consentiti ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» può essere immesso al consumo solo dopo il 1° aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

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