Scheda ministeriale prodotto:

Cilento DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve comprende in tutto o in parte i seguenti comuni in provincia di Salerno:
Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioì Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Ornignano, Orna, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S.Giovanni a Piro, S.Mauro Cilento, S.Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Cilento» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
“Cilento”rosso;
“Cilento” rosato;
“Cilento” bianco;
“Cilento” Aglianico;
“Cilento” Fiano.

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino DOC “Cilento” rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Aglianico: 60-75%;
Piedirosso e/o Primitivo: 15-20%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno presenti fino a un massimo del 25%.
Il vino DOC “Cilento” rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Sangiovese: 70-80%;
Aglianico: 10-15%;
Primitivo e/o Piedirosso: 10-15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 10%.
Il vino DOC “Cilento” bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni:
Fiano: 60-65%;
Trebbiano toscano: 20-30%;
Greco bianco e/o Malvasia bianca: 10-15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 10%.
Il vino DOC “Cilento” Aglianico deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aglianico per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Il vino DOC “Cilento” Fiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Fiano per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione in provincia di Salerno da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.
Per le varietà complementari si intendono quelle iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini DOC “Cilento” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Cilento” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: delicato, asciutto;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

“Cilento” rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Cilento” bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

“Cilento” Aglianico:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Cilento” Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore:secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

E facoltà del ministero dell’Agricoltura e del le Foreste di modificare con proprio decreto i li miti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Il vino DOC “Cilento”, Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni , di cui due in botte, a partire dal 1 gennaio successivo alla vendemmia, può portare sull’etichetta la qualificazione “riserva”.

 

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