
Scheda ministeriale prodotto:
Castel del Monte Rosso Riserva DOCG
Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G. 
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica (Articolo 2)
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
Nero di Troia minimo 65%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” – iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Rosso Riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino al rosso granato con l’invecchiamento;
– odore: caratteristico, fine;
– sapore: di corpo, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 26,0 g/l,
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
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