Scheda ministeriale prodotto:

Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG

Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.

Sei un appassionato di enogastronomia?
Scopri i prodotti disponibili su TOP FOOD ITALY®

Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (Articolo 2)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nero di Troia minimo 90%;
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale”.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Nero di Troia Riserva”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: dal rosso rubino al rosso granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.

Regione

Sezione

Tipologia di prodotto

Carrello