Scheda ministeriale prodotto:

Casteggio DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di Origine Controllata “Casteggio”, anche nella tipologia “riserva”, è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (Articolo 2) 

Il vino di cui all’articolo 1 deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 65%;
Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

Caratteristiche al consumo dei vini (Articolo 6): I vini “Casteggio” e “Casteggio riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, etereo, delicato;
sapore: secco, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per l’acidità e l’estratto non riduttore.

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