
Scheda ministeriale prodotto:
Carignano del Sulcis DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve devono essere prodotte nell’ambito del Sulcis, comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Carbonia-Iglesias e di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Carignano del Sulcis” rosso;
“Carignano del Sulcis” rosso riserva;
“Carignano del Sulcis” rosso superiore;
“Carignano del Sulcis” rosato;
“Carignano del Sulcis” novello;
“Carignano del Sulcis” passito;
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso, riserva, superiore, rosato, novello e passito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Carignano per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
Carignano del Sulcis rosso:
– colore: rosso rubino;
– odore: vinoso, gradevolmente intenso;
– sapore: asciutto, sapido, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
Carignano del Sulcis riserva:
– colore: rosso rubino intenso;
– odore: intenso, fine,elegante;
– sapore: asciutto, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Carignano del Sulcis superiore:
– colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
– odore: intenso e caratteristico;
– sapore: asciutto, pieno, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Carignano del Sulcis rosato:
– colore: rosato più o meno intenso;
– odore: gradevolmente vinoso;
– sapore: asciutto, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Carignano del Sulcis novello:
– colore: rosso rubino;
– odore: vinoso, fruttato;
– sapore: asciutto, sapido;
– zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
Carignano del Sulcis passito:
– colore: dal rosso all’ambrato;
– odore: intenso, caratteristico;
– sapore: dolce, morbido, vellutato;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 28 g/l;
– zuccheri riduttori: minimo 5%.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con un proprio decreto, i limiti minimi indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.