
Scheda ministeriale prodotto:
Capriano del Colle DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” comprende l’area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
“Capriano del Colle” bianco,
“Capriano del Colle” bianco superiore,
“Capriano del Colle” Trebbiano;
“Capriano del Colle” rosso;
“Capriano del Colle” frizzante, limitatamente alla tipologia bianco e trebbiano;
“Capriano del Colle” novello, limitatamente alla tipologia rosso,
“Capriano del Colle” Marzemino
“Capriano del Colle” rosso riserva.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” rosso, “Capriano del Colle” novello e “Capriano del Colle” rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%; Merlot minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10% del totale.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di Marzemino al 100%.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l’ 85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia.
In deroga a quanto sopra, i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione, potranno usufruire della denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovrà avvenire l’adeguamento dei vigneti per l’iscrizione allo schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia prevista dallo stesso disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Capriano del Colle” bianco anche frizzante; colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli, odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Capriano del Colle” superiore; colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l’invecchiamento, odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Capriano del Colle” Trebbiano anche frizzante; colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli, odore: delicato, gradevole; sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Capriano del Colle” rosso; colore: rosso rubino; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Capriano del Colle” novello; colore: rosso con riflessi violacei; odore: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco; sapore: fresco, rotondo,equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Capriano del Colle” Marzemino; colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Capriano del Colle” riserva; colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento; odore: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico; sapore: fine, asciutto, vellutato eventualmente con percezione di legno derivante dall’affinamento in botte; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
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Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste.
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ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 2): Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive — già stabilite dai decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 dicembre 1993 — per quanto concerne i prosciutti di Parma e San Daniele. I suini devono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del regolamento CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Da tali suini, si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora. Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall’Autorità preposta (come indicato nell’art. 7 del disciplinare).
I salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione, che comprende l’intero territorio delle seguenti regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
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