
Scheda ministeriale prodotto:
Capriano del Colle DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” comprende l’area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale in provincia di Brescia.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
“Capriano del Colle” bianco,
“Capriano del Colle” bianco superiore,
“Capriano del Colle” Trebbiano;
“Capriano del Colle” rosso;
“Capriano del Colle” frizzante, limitatamente alla tipologia bianco e trebbiano;
“Capriano del Colle” novello, limitatamente alla tipologia rosso,
“Capriano del Colle” Marzemino
“Capriano del Colle” rosso riserva.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” rosso, “Capriano del Colle” novello e “Capriano del Colle” rosso riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 40%; Merlot minimo 20%; Sangiovese minimo 10%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca rossa provenienti da vigneti https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad un massimo del 10% del totale.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” Marzemino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti di Marzemino al 100%.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” bianco e bianco superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Il vino a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” trebbiano deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica Trebbiano di Soave o Trebbiano di Lugana e/o Trebbiano Toscano per almeno l’ 85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Lombardia.
In deroga a quanto sopra, i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione, potranno usufruire della denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” per un periodo transitorio massimo di 10 anni entro cui dovrà avvenire l’adeguamento dei vigneti per l’iscrizione allo schedario vitivinicolo in base alla nuova ampelografia prevista dallo stesso disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini a denominazione di origine controllata “Capriano del Colle” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Capriano del Colle” bianco anche frizzante; colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli, odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Capriano del Colle” superiore; colore: giallo paglierino con tendenza al giallo dorato con l’invecchiamento, odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: sapido, armonico, corposo con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Capriano del Colle” Trebbiano anche frizzante; colore: giallo paglierino anche con riflessi verdognoli, odore: delicato, gradevole; sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Capriano del Colle” rosso; colore: rosso rubino; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: sapido, asciutto, armonico con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Capriano del Colle” novello; colore: rosso con riflessi violacei; odore: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco; sapore: fresco, rotondo,equilibrato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
“Capriano del Colle” Marzemino; colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Capriano del Colle” riserva; colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l’invecchiamento; odore: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico; sapore: fine, asciutto, vellutato eventualmente con percezione di legno derivante dall’affinamento in botte; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidità totale minima: 4,50 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.