
Scheda ministeriale prodotto:
Capri DOC
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Capri” è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica (Articolo 2)
La Denominazione di Origine Controllata “Capri” Bianco è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai vitigni Falanghina e Greco minimo 80% (Falanghina minimo 50%). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Biancolella idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
La Denominazione di Origine Controllata “Capri” rosso è riservata ai vini provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale dai vitigni Piedirosso minimo 80%.
Possono concorre alla produzione di detto vino anche le uve a bacca nera, idonei alla coltivazione per la provincia di Napoli, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Caratteristica al consumo (Articolo 6): I vini a DOC “Capri” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Capri bianco:
colore: giallo paglierino chiaro più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
Capri rosso :
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.