Scheda ministeriale prodotto:

Capalbio DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell’area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La Denominazione di origine controllata «Capalbio» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso (anche con menzione riserva);
bianco;
rosato;
Vermentino;
Sangiovese;
Cabernet Sauvignon;
Vin Santo.

Base ampelografica (Articolo 2)

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico. «Capalbio» bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco. «Capalbio» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Vermentino per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Capalbio» Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Sangiovese per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con l’esclusione dell’Aleatico.
«Capalbio» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con l’esclusione dell’Aleatico.
I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell’allegato 1 al presente disciplinare.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata «Capalbio» all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capalbio» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

«Capalbio» Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: ampio, vinoso;
sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Capalbio» rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato, fresco;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

«Capalbio» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
odore: vinoso con note speziate tipiche;
sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Capalbio» rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: ampio, vinoso;
sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

«Capalbio» bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Capalbio» Vermentino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e fruttato;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

«Capalbio» Vin Santo:
colore: dal giallo dorato fino all’ambrato intenso;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. di cui almeno il 12,00% svolto;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Base ampelografica (Articolo 2)

I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico.
«Capalbio» bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
«Capalbio» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Vermentino per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
«Capalbio» Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti
dal vitigno Sangiovese per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico.
«Capalbio» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti
composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a
bacca rossa provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con
l’esclusione dell’Aleatico.
I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono
quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi
aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell’allegato 1 al presente disciplinare.

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