Scheda ministeriale prodotto:

Cannonau di Sardegna DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): Le uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” devono essere prodotte nell’ambito territoriale della regione Sardegna.

Per i vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” aventi la specificazione “classico”, le uve devono essere prodotte nei comuni delle province di Nuoro ed Ogliastra.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Cannonau di Sardegna” Rosso e Rosato;
“Cannonau di Sardegna” Rosso Riserva;
“Cannonau di Sardegna” Passito;
“Cannonau di Sardegna” Liquoroso;
“Cannonau di Sardegna” classico.
La specificazione “classico” è consentita per i vini delle provincie di Nuoro ed Ogliastra.

Ai vini suddetti, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone: Oliena o Nepente di Oliena, Capo Ferrato, Jerzu.

Base ampelografica (Articolo 2)

I vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cannonau: minimo 85%;
possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti. presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” aventi la specificazione “classico” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cannonau: minimo 90%;
possono concorrere altri vitigni di uve a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Cannonau di Sardegna” devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Cannonau di Sardegna” Rosso:
– colore: rosso rubino più o meno intenso,
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: sapido, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Cannonau di Sardegna” Rosato:
– colore: rosa più o meno intenso;
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: sapido, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

“Cannonau di Sardegna” Rosso Riserva:
– colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: sapido, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Cannonau di Sardegna” Classico:
– colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: gradevole, caratteristico;
– sapore: sapido, caratteristico delle uve di provenienza;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Cannonau di Sardegna” Passito:
– colore: rosso rubino più o meno intenso;
– odore: intenso, etereo;
– sapore: dolce, pieno;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% di cui effettivo minimo 13,00%
– zuccheri residui: minimo 50,0 g/l;
– acidità totale minima: 4,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

“Cannonau di Sardegna” Liquoroso:
– colore: rosso tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: intenso, etereo;
– sapore: dal secco al dolce, pieno, armonico;
– titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18,00% per il tipo “secco” e 16,00 % per il tipo “dolce”;
– zuccheri riduttori: massimo 10,0 g/l per il tipo “secco” e minimo 50,0 g/l per il tipo “dolce”;
– acidità totale minima: 4,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

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