
Scheda ministeriale prodotto:
Cannara IGT
Vino Denominazione Origine Controllata– I.G.T. 
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Cannara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Cannara, Bettona, Bevagna, in provincia di Perugia.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La indicazione geografica tipica “Cannara”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Base ampelografica (Articolo 2) La IGT “Cannara” è riservata ai seguenti vini: rosso; rosso passito.
I vini ad indicazione geografica tipica “Cannara” rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ ambito aziendale, da uno o più vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Umbria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
L’indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione di uno dei vitigni https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei e/o in osservazione per la regione Umbria, così come identificati al comma 2, o del relativo sinonimo in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 6, 8 del decreto 23 dicembre 2009 (Allegato 2), è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgeo alla coltivazione nella Regione Umbria.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella Regione Umbria e presenti nei vigneti in ambito aziendale nella misura massima del 15%.
L’indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione di due vitigni, anche nella tipologia passito, è riservata ai vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti condizioni:
– il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
– il quantitativo di uva prodotta di uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
– l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
I vini ad IGT “Cannara” con la specificazione di uno o due vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia passito.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini ad IGT “Cannara” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche;
“Cannara” rosso:
colore: rosso rubino, vivace, più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento;
sapore: pieno, morbido, armonico, e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo; piacevolmente tannico, con sentori di legno tostato quando sottoposto ad invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Cannara” rosso passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
odore: vinoso, delicato, gradevole; speziato quando sottoposto ad invecchiamento;
sapore: dolce, pieno, morbido, armonico, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Cannara” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
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