Scheda ministeriale prodotto:

Botticino DOC

Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C. Logo Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)

ELENCO PRODUTTORI

Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Botticino” comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato.

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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Botticino” è riservata ai vini rosso e riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Base ampelografica (Articolo 2)

I vini a denominazione di origine controllata “Botticino”devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Barbera minimo 30%, Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%, Marzemino (localmente denominato Berzemino) minimo 20%, Sangiovese minimo 10%. Possono concorrere alla produzione dei vini “Botticino”, fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o congiuntamente provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia.

Caratteristiche dei vini al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata “Botticino” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Botticino” colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: vinoso e intenso; sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

“Botticino” riserva colore: rosso rubino tendente al granato; odore: intenso, pieno, leggermente etereo; sapore: pieno, vellutato, di notevole carattere con eventuale leggera percezione di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

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