
Scheda ministeriale prodotto:
Bianco di Pitigliano DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di Grosseto, comprendente: gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano. Parte del territorio comunale di Marciano e Scansano.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Bianco di Pitigliano»;
«Bianco di Pitigliano» superiore;
«Bianco di Pitigliano» spumante;
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Bianco di Pitigliano», «Bianco di Pitigliano» superiore e «Bianco di Pitigliano» spumante:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
Trebbiano toscano dal 40% al 100%;
Greco, Malvasia bianca lunga, Verdello, Grechetto, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Viognier, Pinot bianco e Riesling italico, da soli o congiuntamente, da 0 a 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
I vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, citati al precedente comma 1, sono quelli iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, il cui elenco completo è riportato nell’allegato 1 al presente disciplinare.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano» devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Pitigliano»:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: asciutto, fresco, vivace, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» spumante:
colore: paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato;
sapore: da dosaggio zero a dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
spuma: fine e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bianco di Pitigliano» Vin Santo:
colore: dal paglierino, all’ambrato, al bruno;
odore: etereo, caldo, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 12,00% svolto;
acidità totale: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.