
Scheda ministeriale prodotto:
Bianco di Custoza - Custoza - DOC
Vino Denominazione Origine Controllata– D.O.C.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» é riservata ai vini «Bianco di Custoza» o «Custoza», «Bianco di Custoza» Superiore o «Custoza» Superiore, «Bianco di Custoza» passito o «Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante o «Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Base ampelografica (Articolo 2)
Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano
10 – 45
Garganega
20 – 40
Trebbianello (biotipo locale del Tocai friulano/Tai):
5 – 30
Bianca Fernanda (clone locale del Cortese)
0 – 30
Malvasia, Riesling Italico, Pinot bianco, Chardonnay e Manzoni Bianco da soli o congiuntamente
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» o «Custoza», all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Bianco di Custoza» o «Custoza»:
– colore: giallo paglierino;
– odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;
– sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16,5 g/l;
– zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» superiore:
– colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con l’invecchiamento;
– odore: gradevole, caratteristico lievemente aromatico;
– sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera percezione di legno;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
– zuccheri riduttori residui: 7 g/l.
«Bianco di Custoza» o «Custoza» spumante:
– spuma: fine persistente;
– colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
– profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente aromatico quando spumantizzato, con il metodo Martinotti; fine e composto, caratteristico della fermentazione in bottiglia, quando é spumantizzato con il metodo classico;
– sapore: da brut a dry;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
– acidità totale minima: 5,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Bianco di Custoza» o «Custoza» passito:
– colore: giallo dorato;
– odore: intenso e fruttato;
– sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol. di cui almeno il 12% vol. effettivo;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
É in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.