
Scheda ministeriale prodotto:
Bardolino Superiore DOCG
Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3): La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino superiore” comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore”, anche con l’indicazione classico, corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti da questo disciplinare
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini a denominazione di origine controllata “Bardolino superiore” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
– Corvina veronese (cruina o corvina) 35 – 80% è tuttavia ammesso nella misura massima del 20% la presenza della varietà Corvinone in sostituzione di una pari percentuale di Corvina, Rondinella 10 – 40%;
– Molinara fino ad un massimo del 15%
– possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona, fino ad un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato.
I vigneti già iscritti al relativo albo alla data di approvazione del presente disciplinare, sono https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla produzione dei vini “Bardolino superiore”.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bardolino Superiore”, all’atto dell’immissione del consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: caratteristico;
– sapore: asciutto, sapido, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– acidità totale minima 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.