
Scheda ministeriale prodotto:
Bagnoli Friularo – Friularo di Bagnoli – DOCG
Vino Denominazione Origine Controllata e Garantita– D.O.C.G.
ELENCO PRODUTTORI
Zona di produzione (Articolo 3):
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli”, comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova.
La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli”, designabili con la specificazione classico interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra.
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Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli”, già riconosciuta a DOC con DM 16 agosto 1995, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli” (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),
“Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli” classico (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),
“Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli”, passito,
“Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli” classico passito.
Base ampelografica (Articolo 2)
I vini della denominazione di origine controllata e garantita “Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli”, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
– Raboso Piave in misura non inferiore al 90%.
– altri vitigni a frutto a bacca rossa, https://www.topfooditaly.net/wp-content/uploads/2022/01/ALL-PRODUCTS.jpgei alla coltivazione nella provincia di Padova, in misura non superiore al 10%.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6):
I vini di cui all’articolo 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli” (anche nella tipologia vendemmia tardiva):
– colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: vinoso, intenso, caratteristico;
– sapore: asciutto, pieno,vellutato, intenso, tendente all’acidulo;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % e 12,50 % nella versione riserva;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l e 26,0 g/l nella versione riserva
“Bagnoli Friularo” o “Friularo di Bagnoli” passito:
– colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: da amabile a dolce, vellutato, caratteristico;
– titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,50%;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50%;
– acidità totale minima: 5,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.