Denominazione e vini (Articolo 1): La denominazione di origine controllata “Arborea”, é riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Arborea” Sangiovese
“Arborea” Sangiovese rosato
“Arborea” Trebbiano
“Arborea” Trebbiano frizzante
Base ampelografica ( Articolo 2)
La DOC “Arborea” con la specificazione “Sangiovese” è riservata al vino rosso o rosato, ottenuto dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l’85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatica, idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.
La DOC “Arborea” con la specificazione “Trebbiano” é riservata ai vini bianchi ottenuti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano, per almeno l’85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.
Le specificazioni di vitigno di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata.
Caratteristiche al consumo (Articolo 6): I vini DOC “Arborea”, all’atto dell’immissione al consumo, devono presentate le seguenti caratteristiche:
Sangiovese rosso:
– colore: rosso rubino;
– odore: intenso vinoso;
– sapore: asciutto, ma morbido, fresco, aromatico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Sangiovese rosato:
– colore: rosato tendente al cerasuolo;
– odore: delicato;
– sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Trebbiano:
-colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
– odore: tenue e delicato;
– sapore: secco o amabile fresco, leggermente acidulo, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Trebbiano frizzante:
– spuma: fine, evanescente;
– colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
– odore: profumo tenue e delicato;
– sapore: secco o amabile fresco, leggermente acidulo, armonico;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
– acidità totale minima: 4,5 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Il tipo “amabile” deve portare in etichetta la specificazione “amabile”.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.